NUOVE NORMATIVE SITI WEB
I Servizi che l’azienda Support fornisce non si limitano solo ed esclusivamente alla domiciliazione ed alla registrazione di domini internet, bensì anche alla consulenza, manutenzione, rifacimento e messa a norma di Siti Internet e Portali.
Per rispettare tutte le nuove normative per Cookie e Privacy, tutti i siti dovranno:
1) rispondere all’obbligo di pubblicazione online di precisi dati aziendali; art. 2250 commi 1,2,3,4 C.C.; (Sanzioni da 206 € a 2.065 €)
2) pubblicare un’idonea informativa sulla Privacy: art. 161 D.Lgs. 196/2003; (Sanzioni da 6.000 € a 36.000€)
3) pubblicare un’idonea informativa sui Cookies: art. 161 e 162 , comma 2 bis del C.C.; (Sanzioni da 6.000 € a 120.000 €).
Importante sottolineare che le sanzioni sono cumulabili.
Il controllo, come per il passato è affidato al Nucleo Speciale Funzione Pubblica e Privacy della Guardia di Finanza e può sanzionare, ai sensi dell’art. 161 del D.Lgs. 196/03, le aziende proprietarie di siti internet per la mancata o non idonea pubblicazione dei dati societari, dell’informativa sul trattamento dei dati personali e per la mancanza dell’esplicita accettazione dei Cookies.
Di cosa stiamo parlando?
Di quali leggi parliamo?
Perché non sono stato mai avvisato dal mio webmaster o dalla mia software-house?
Queste sono le domande che sicuramente vi staranno passando in testa non appena avrete letto le prime righe di questa pagina ma non vi preoccupate, punto per punto siamo qui per spiegarle nel modo più semplice possibile.
STIAMO PARLANDO DI:
Tutti i siti internet, dato che appartengono e rappresentano un soggetto, giuridico e non, devono contenere tutte le informazioni del proprietario, così da scongiurare la possibilità che vengano pubblicati sul web siti fasulli/falsi (fake), siti truffa o siti civetta.
Tutte le aziende, liberi professionisti, consulenti e/o privati avendo dei clienti e trattando anagrafiche devono aver stilato un documento della privacy nel quale dichiarare come e in che modo vengono trattati i dati dei clienti/fornitori, quindi devono dichiarare se gli stessi verranno memorizzati, archiviati e/o distrutti. A maggior ragione via sito aziendale/istituzionale i dati raccolti con form varie o log memorizzati sul/sui server devono essere trattati nel rispetto della legge e archiviati in maniera sicura e corretta, in modo da tutelare la riservatezza degli stessi e la possibilità di cancellare dietro richiesta esplicita di un singolo utente i propri dati.
Inoltre, ogni volta che ci colleghiamo ad un qualsiasi sito web, sia vetrina che e-commerce, lo stesso invia piccoli file di testo (COOKIE) al terminale (computer, tablet, smartphone, notebook) dell’utente, dove viene memorizzato, per poi essere ritrasmesso allo stessi sito alla visita successiva. Questi “COOKIE” sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sui siti (senza l’uso dei cookie tecnici alcune operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire). Mediante i cookie è anche possibile effettuare il monitoraggio della navigazione,come ad esempio raccogliere i dati sui gusti, le abitudini, le scelte personali degli utenti, così da permetterne una ricostruzione dettagliata dei profili dei consumatori.
Ecco il perché il Garante per la protezione dei dati personali se ne è occupato più vole e, con provvedimento a carattere generale del 8 maggio 2014 (in GU del 3 giugno 2014), ha disposto che non si possono installare cookie per finalità di profilazione e marketing da parte
dei gestori dei siti senza aver prima informato gli utenti e aver ottenuto il loro consenso.
STIAMO PARLANDO DELLE SEGUENTI LEGGI:
E’ dal Dicembre 2001 che l’articolo 35 – comma 1 – del DPR 633/72 enuncia che i soggetti in possesso di partita IVA devono pubblicare sulla home page dell’eventuale sito internet il codice di partita IVA.
1) PARTITA IVA e contatti societari
E’ necessario che sulla HOME PAGE di ogni sito sia presente la Partita Iva dell’azienda proprietaria.
L’obbligo di indicazione della Partita Iva vale anche per i siti che si limitano a pubblicizzare servizi o prodotti senza svolgere commercio elettronico.
Nel caso invece di siti web che si occupano di vendita on line, E-commerce B2C o E-business B2B, tanto per citare i più diffusi e conosciuti, le normative da applicare sono molteplici (ad esempio le norme sulla tutela dei consumatori) e vanno applicate dopo un’attenta analisi, caso per caso.
Ad ogni modo rimane sempre necessario indicare sul sito la denominazione sociale, la sede ed i contatti.
Dal 29 luglio 2009, viene modificato l’articolo 2250 del codice civile relativo alla pubblicazione, negli atti e nella corrispondenza, delle informazioni legali (sede, numero di iscrizione e ufficio del Registro delle imprese, ecc.); in particolare viene introdotta la sanzione amministrativa per l’omessa pubblicazione delle informazioni prescritte negli atti e nella corrispondenza.
2) Obbligo di pubblicazione di informazioni legali
Informazioni da pubblicare:
ragione sociale e sede legale
l’ufficio del registro delle imprese ove è iscritta e il numero di iscrizione
codice fiscale e partita iva (sulla home page)
posta elettronica certificata
eventuale stato di liquidazione della società a seguito dello scioglimento
il capitale effettivamente versato e quale risulta esistente dall’ultimo bilancio (per le società di capitali)
lo stato di società con unico socio (per le s.p.a e le s.r.l. “uni-personali”)
La legge riguarda qualsiasi spazio su cui un’azienda ottiene visibilità online, anche su eventuali social networks.
3) Informativa sulla Privacy
È obbligatoria quando il sito web:
– raccoglie dati personali (es. email, nome, informazioni tecniche di connessione);
– i dati sono raccolti per fini statistici o commerciali;
– i dati sono trasferiti ad un soggetto terzo (es. Google, Facebook, YouTube, ecc).
La legge italiana prevede che sia esplicitamente dichiarato:
– quali dati sono raccolti;
– come sono utilizzati;
– chi è il responsabile aziendale delle norme sulla privacy;
– nominativo delle persone, enti o società a cui possono essere forniti i dati;
– in caso di fornitura di dati sensibili, l’utente deve acconsentire selezionando una casella.
Per legge occorre inoltre:
– custodire in modo protetto le banche dati
– poter dimostrare da dove provengono i dati e quando/come hai ottenuto il consenso.
In data 8 maggio 2014, recependo tutte le indicazioni e le leggi comunitarie il Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento a carattere generale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2014, ha disposto che non si possono installare cookie per finalità di profilazione e marketing da parte dei gestori dei siti senza aver prima informato gli utenti e aver ottenuto il loro consenso.
Con il predetto provvedimento generale l’Authority ha individuato modalità semplificate per rendere nota agli utenti l’informativa on line sull’uso dei cookie ed ha fornito indicazioni per acquisire il consenso, quando richiesto dalla legge.
Le modifiche, da implementare sui siti web per consentire l’utilizzo dei cookies nel rispetto della normativa vigente, devono essere alquanto appariscenti e ben visibili, ovvero il Garante ha stabilito che d’ora in avanti quando si accede alla home page o ad un’altra qualsiasi pagina di un sito web deve immediatamente comparire un avviso ben visibile, in cui sia indicato chiaramente:
1) che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati;
2) che il sito consente anche l’invio di cookie di “terze parti”, ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando;
3) un link a una informativa, con le indicazioni sull’uso dei cookie inviati dal sito, dove è possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei cookie di “terze parti”;
4) l’indicazione esplicita che proseguendo nella navigazione si autorizza e si da il consenso all’uso dei cookie.
E’ consentito al gestore del sito utilizzare un cookie tecnico, in maniera tale da non riproporre l’informativa breve alla seconda visita dell’utente.
L’utente mantiene, comunque, la possibilità di modificare le proprie scelte sui cookie attraverso l’informativa estesa, che deve essere linkabile da ogni pagina del sito.
Per l’adeguamento alla suddetta legge c’è un anno di tempo dalla pubblicazione della stessa sulla Gazzetta Ufficiale, per tanto la scadenza ultima per mettersi in regola è quella dell’3 giugno 2015.
Non sono stato avvisato dal mio Web Master o dalla mia software house…Perché’ ???
Perché internet è un mare grande, dove tutti, troppi direi, vogliono andare a pescare!
Perché in molti si improvvisano “professionisti del settore” ma in pochi hanno veramente le capacità e le competenze in materia;
Perché occorre essere sempre aggiornati ed avere un’esperienza pluriennale nel settore (io ne ho una ventina alle spalle);
Perché risparmiare, delle volte, sul costo della realizzazione del sito o della manutenzione non significa aver fatto un buon affare (poco spendi, poco rendi).
Nel caso in cui voleste avvalervi del nostro servizio potrete contattarci al numero 3774778772,
oppure compilare la form che trovate al seguente indirizzo:
https://support.it/form-normativa-siti